REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 17 luglio 2018 n.86
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino.
Visto l’articolo 46, comma 2, e l’articolo 68 quater della Legge 10 agosto 2012 n.122, così come introdotti rispettivamente dagli articoli 23 e 32 della Legge 30 luglio 2015 n.119; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 9 luglio 2018; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:
MODIFICHE ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N. 122 - TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI - E AL DECRETO DELEGATO 4 LUGLIO 2017 N. 75 - MODALITÀ DI VENDITA ON LINE DI CUI ALL’ARTICOLO 46 DELLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N. 122 “TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI” E SUCCESSIVE MODIFICHE -
Art.1
1. L’articolo 49 della Legge 10 agosto 2012 n. 122 è così sostituito:
“Art.49 (Composizione)
1. È istituita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi composta dal Comandante del Corpo della Gendarmeria o suo delegato, dal Dirigente dell’Ufficio Attività Economiche o suo delegato, dal Dirigente dell’Ufficio Attività di Controllo o suo delegato, da due rappresentanti nominati dalle associazioni di categoria, dal Dirigente del Servizio Protezione Civile o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Sicurezza sul Lavoro o suo delegato. Presiede la Commissione il Comandante della Gendarmeria. Se le circostanze lo richiedono, la Commissione può di volta in volta nominare membri aggiunti, quali esperti di specifica competenza.
1 bis. La disposizione di cui al primo comma riferita all’Ufficio Attività Economiche è da intendersi in capo all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio sino all’avvio della predetta UO Ufficio Attività Economiche ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22.”.
Art.2
1. L’articolo 2, comma 2, del Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75 è così sostituito:
2. In caso di vendita on line di archi e balestre, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all’interno del sito e-commerce di vendita dell’operatore economico sammarinese prescelto, deve successivamente pagare obbligatoriamente tramite carta di credito o bonifico bancario o piattaforma di pagamento digitale. Il format a cui attenersi è quello di cui all’allegato A specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.”.
2. L’articolo 2, comma 3, del Decreto Delegato n.75/2017 è così sostituito:
“3. In caso di vendita on line della restante categoria di beni, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all’interno del sito e-commerce di vendita dell’operatore economico sammarinese prescelto deve attenersi al format di cui all’allegato B specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.”
Art.3 (Sostituzione degli Allegati A e B del Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75)
1. Gli Allegati A e B del Decreto Delegato n.75/2017 sono rispettivamente sostituiti dagli Allegati A e B del presente decreto delegato.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 luglio 2018/1717 d.F.R.
Decreto delegato 17 Luglio 2018 >>
Allegato A >>
Allegato B >>
I CAPITANI REGGENTI Stefano Palmieri – Matteo Ciacci
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Guerrino Zanotti