Assistenza clienti

0549 992719 - 366 6355587

Orari di apertura 9.30 – 18.30

0Item(s)

Non hai articoli nel carrello.

Armi Antiche Softair - Valutazione feedaty 4.8 / 5 - 2036 recensioni feedaty

Product was successfully added to your shopping cart.
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO


DECRETO DELEGATO 17 luglio 2018 n.86
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino.


Visto l’articolo 46, comma 2, e l’articolo 68 quater della Legge 10 agosto 2012 n.122, così come introdotti rispettivamente dagli articoli 23 e 32 della Legge 30 luglio 2015 n.119; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 9 luglio 2018; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:


MODIFICHE ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N. 122 - TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI - E AL DECRETO DELEGATO 4 LUGLIO 2017 N. 75 - MODALITÀ DI VENDITA ON LINE DI CUI ALL’ARTICOLO 46 DELLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N. 122 “TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI” E SUCCESSIVE MODIFICHE -



Art.1
1. L’articolo 49 della Legge 10 agosto 2012 n. 122 è così sostituito:
“Art.49 (Composizione)
1. È istituita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi composta dal Comandante del Corpo della Gendarmeria o suo delegato, dal Dirigente dell’Ufficio Attività Economiche o suo delegato, dal Dirigente dell’Ufficio Attività di Controllo o suo delegato, da due rappresentanti nominati dalle associazioni di categoria, dal Dirigente del Servizio Protezione Civile o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Sicurezza sul Lavoro o suo delegato. Presiede la Commissione il Comandante della Gendarmeria. Se le circostanze lo richiedono, la Commissione può di volta in volta nominare membri aggiunti, quali esperti di specifica competenza.

1 bis. La disposizione di cui al primo comma riferita all’Ufficio Attività Economiche è da intendersi in capo all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio sino all’avvio della predetta UO Ufficio Attività Economiche ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22.”.

Art.2
1. L’articolo 2, comma 2, del Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75 è così sostituito:
2. In caso di vendita on line di archi e balestre, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all’interno del sito e-commerce di vendita dell’operatore economico sammarinese prescelto, deve successivamente pagare obbligatoriamente tramite carta di credito o bonifico bancario o piattaforma di pagamento digitale. Il format a cui attenersi è quello di cui all’allegato A specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.”.

2. L’articolo 2, comma 3, del Decreto Delegato n.75/2017 è così sostituito:

“3. In caso di vendita on line della restante categoria di beni, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all’interno del sito e-commerce di vendita dell’operatore economico sammarinese prescelto deve attenersi al format di cui all’allegato B specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.”

Art.3 (Sostituzione degli Allegati A e B del Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75)
1. Gli Allegati A e B del Decreto Delegato n.75/2017 sono rispettivamente sostituiti dagli Allegati A e B del presente decreto delegato.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 luglio 2018/1717 d.F.R.


Decreto delegato 17 Luglio 2018 >>

Allegato A >>

Allegato B >>


I CAPITANI REGGENTI Stefano Palmieri – Matteo Ciacci
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Guerrino Zanotti

Iscriviti alla newsletter per ricevere informazioni sulle novità, articoli consigliati e promozioni speciali